Referendum, la dignità dell'astensione
L'astensione ai referendum è una scelta prevista dalla Costituzione. E nel caso della legge sulla procreazione medicalmente assistita avrebbe un significato etico rilevante
Dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale, e se non interverrà il legislatore, la strada è ormai aperta alla consultazione referendaria.
In questa prospettiva è quindi comprensibile che già si parli, e da più parti, delle possibili determinazioni del cittadino elettore nell'esercizio di un diritto, quello di voto, costituzionalmente garantito. E qualcuno già discetta sulla legittimità giuridica e morale di una scelta diversa dalla esplicita manifestazione di volontà attraverso il voto, a favore o contro l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 40, contenute nei referendum ammessi dalla Corte. V'è chi, ad esempio, ritiene illegittima una scelta astensionista, giudicandola quantomeno espressione di un debole senso di cittadinanza e, quindi, di responsabilità; altri viceversa considera tale scelta una mera prassi invalsa nel tempo, soprattutto per quella sorta di "indigestione referendaria", come ebbe a chiamarla Bobbio, che il nostro Paese ha conosciuto negli ultimi vent'anni e che avrebbe inevitabilmente indebolito la voglia di partecipazione.
Al di là di quelle che saranno le libere determinazioni dei cittadini in merito, giova tuttavia guardare nell'ordinamento per fare chiarezza. Va ricordato, a tale proposito, che l'articolo 48 della Costituzione precisa che l'esercizio del diritto di voto "è dovere civico". Si tratta di una locuzione - com'è noto - frutto di un compromesso in sede di assemblea costituente, sulla cui interpretazione i giuristi hanno poi molto discusso e che deve sostanzialmente intendersi nel senso di un richiamo morale alla partecipazione. Non a caso il mancato esercizio del diritto di voto è, attualmente, privo di ogni sanzione giuridica.
Ma questo articolo 48 si riferisce anche al caso dei referendum abrogativi? Se si guarda a quanto dispone l'art. 75 della Costituzione, che disciplina questa materia, la risposta è senz'altro negativa, nel senso che nel caso del referendum abrogativo non sussiste un dovere civico di votare. In detto articolo, infatti, è fissato un doppio quorum, uno funzionale e l'altro strutturale, nel senso che la proposta soggetta a referendum è approvata "se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi", ma a condizione che abbia "partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto".
Dunque la Costituzione ammette che l'elettore possa legittimamente non partecipare alla votazione.
Ma è eticamente apprezzabile siffatta determinazione? E l'astensione, anche se giuridicamente legittima, non potrebbe essere sintomo di scarso civismo?
Al riguardo torna utile un'osservazione di Max Weber, secondo cui "la votazione popolare, come mezzo (...)di legislazione ha limiti intrinseci che derivano dalle sue caratteristiche tecniche: essa risponde soltanto con un 'sì' o con un 'no'". Cioè, per natura sua l'istituto referendario non consente quelle possibilità di scelta tra una pluralità di soluzioni legislative possibili, che invece è possibile in sede parlamentare. Ed allora la drastica scelta tra "sì" e "no", soprattutto in casi di materie di notevole complessità, può essere evitata proprio per senso civico, con una manifestazione di volontà - qual è pure l'astensione - che in qualche modo rinvia la questione a sedi più appropriate e competenti.
Un esempio? Tra i quesiti referendari ce n'è uno che vorrebbe l'abrogazione di quella parte dell'articolo 1 della legge 40 in cui si dice che questa, nel consentire il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". Ora una vittoria dei "sì" all'abrogazione di questa disposizione prive rebbe di tutela non solo il concepito, come si vorrebbe, ma di "tutti i soggetti coinvolti", ivi compresa la donna. È questo che davvero si vuole?
Giuseppe Della Torre
da Avvenire 19 Gen. 2005
www.genova.mpv.org
22 Gen. 2005
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